Segnaliamo le importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 per i prestiti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo PMI: per le operazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettera m), del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) è aumentata infatti la durata massima e la platea dei beneficiari dei finanziamenti, e viene modificato il metodo di determinazione del tasso di interesse.
Le modifiche, come comunicato da Mediocredito Centrale sono operative dal 13 gennaio 2021.
La misura prevede il rilascio da parte del Fondo PMI di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi di importo non superiore a 30.000 euro e comunque non superiore, alternativamente, a:
Nel limite di 30.000 euro rientrano tutti gli altri finanziamenti ottenuti dal soggetto beneficiario; pertanto, possono essere richiesti più finanziamenti, anche a più soggetti finanziatori, fino al limite massimo dei 30.000 euro, fermo restando il rispetto dei parametri a) e b).
L’accesso alla garanzia del 100% sulle operazioni fino a 30.000 euro viene esteso alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia e alle società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), identificate dal codice ATECO K 66.21.00.
Possono richiedere ora richiedere l’accesso alla misura:
1) le piccole e medie imprese;
2) le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti;
3) le persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO. In particolare, sono ammissibili ditte individuali, professionisti/persone fisiche e studi professionali che svolgono una delle seguenti attività: 660000, 661000, 661100, 661200, 661900, 661910, 661920, 661921, 661922, 661930, 661940, 661950, 662000, 662100, 662200, 662202, 662203, 662204, 662900, 662901, 662909;
4) le società che presentano i seguenti codici ATECO 2007 (indicati nella circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2021):
- 66.19.20 - Attività di promotori e mediatori finanzia;
- 66.19.21 - Promotori finanziari;
- 66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;
- 66.21.00 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.
La durata massima finanziamenti garanti viene aumentata da 10 a 15 anni (art. 1, comma 216). Resta invece confermata che la condizione che il rimborso della quota capitale non potrà inizia prima di 24 mesi dalla data di erogazione.
Il prolungamento della durata può essere richiesto anche per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021.
Per i finanziamenti che, alla data del 13 gennaio 2021, sono già ammessi all’intervento del Fondo ma non ancora erogati, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni, la banca/intermediario finanziario/confidi deve inviare al Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa.
Per i finanziamenti già erogati, alla data del 13 gennaio 2021, l’adeguamento alle nuove condizioni potrà essere effettuato:
- o tramite un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del precedente finanziamento;
- o attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento precedente.
In alternativa, si potrà mantenere il precedente finanziamento e richiedere un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e con la predisposizione di un piano d’ammortamento separato.
Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti oggetto di richiesta di garanzia, non dovrà essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento stesso.