Gentilissimi Associati,
Vi informiamo che finalmente ci sarà un riconoscimento importante per le botteghe ed esercizi commerciali storici; è arrivata infatti a compimento la legge che istituisce l’Albo nazionale per tutelare e valorizzare botteghe artigiane e negozi di particolare rilievo sotto il profilo storico, culturale e commerciale (Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219).
Le botteghe artigiane e gli esercizi pubblici commerciali di eccellenza sono alla base della tenuta degli ecosistemi urbani e sono anche un riferimento fondamentale per un turismo di qualità. Per tali motivi ottenere un riconoscimento in termini di premialità può costituire un valido aiuto per invertire la rotta del depauperamento dell’offerta commerciale nei centri urbani e dare maggiore visibilità nei confronti dei consumatori e del pubblico in generale.
È oramai un fenomeno diffuso la creazione di botteghe storiche fittizie, con la denominazione “Antica” o “Antico” seguita dal tipo di bottega, che non dà la possibilità di distinguere un esercizio storico autentico e sottrae mercato alle vere botteghe storiche, che con difficoltà hanno portato avanti le attività fino ad oggi operando in un mercato difficile e in continuo mutamento.
La nuova legge mette fine a questi equivoci, creando un sistema oggettivo di riconoscimento delle imprese commerciali e storiche di qualità e delle attività storiche di eccellenza.
Le disposizioni di maggior interesse istituite dal provvedimento:
Definizioni (art. 1)
Vengono introdotte le definizioni di: “attività commerciale storica”, “bottega artigiana” ed “esercizio pubblico storico”.
Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici (art. 3)
Si prevede che comuni, unioni di comuni, città metropolitane, province, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici: per attività esistenti da almeno 50 anni o altro periodo stabilito da normativa regionale e di particolare interesse merceologico, culturale, storico, artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali.
I soggetti già iscritti ad albi esistenti verranno iscritti di diritto nei nuovi albi (anche se non in possesso dei requisiti previsti). I titolari di attività economiche potranno fare richiesta di iscrizione.
È prevista anche la possibilità di subentro nella titolarità o gestione dell’attività e mantenimento della qualificazione sulla base di determinati requisiti (anche per i dipendenti con almeno 10 anni di lavoro presso l’attività).
Attività storiche di eccellenza (art. 4)
Si introduce la definizione di Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza, per le attività commerciali e gli esercizi pubblici con:
-almeno 70 anni di attività (con interruzioni/sospensioni non superiori ad un anno) connotate da particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali, svolte nello stesso locale (che ha conservato aspetto storico, interni e arredi e un’elevata qualità progettuale e dei materiali);
-gestione per almeno 3 generazioni consecutivi da una medesima famiglia;
-ubicazione in zone territoriali omogenee o equipollenti o in aree considerate di pregio commerciale.
Diritti di prelazione ed estensione delle tutele relative ai beni culturali (art. 5)
Si prevede il riconoscimento del diritto di prelazione – limitatamente ai locali detenuti, anche in caso di vendita dell’intero complesso immobiliare – in caso di cessione o vendita di beni immobili di proprietà di soggetti pubblici o privati e la possibilità per le attività di essere classificate, su istanza degli interessati, quali beni culturali dal Ministero della cultura che potrà apporre vincoli di destinazione e obblighi di conservazione in capo ai soggetti proprietari degli immobili sede di beni o attività.
Istituzione dell’Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche e delle relative sottosezioni (art. 6)
Viene istituito l’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici:
costituito dagli albi regionali, delle città metropolitane, comunali e delle province autonome;
con una specifica sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza;
gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy e con la cura degli aspetti promozionali da parte del Ministero della Cultura
È demandata ad un decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento l’individuazione delle modalità attuative per la creazione dell’albo, della sezione specifica delle attività storiche di eccellenza, del sito internet dedicato sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, del rinvio nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT s.p.a, nonché delle modalità di raccordo con gli enti locali interessati.
Misure di valorizzazione (art. 9)
Il Ministero del turismo provvederà ad adottare misure di valorizzazione e campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore delle attività coinvolte. Le iniziative possono essere avviate dalle associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Casartigiani Vi informerà su eventuali aggiornamenti.

ARTIGIANATO: NASCE L’ALBO NAZIONALE DELLE BOTTEGHE STORICHE.
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