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Comunicazioni obbligatorie Lavoratori Occasionali: pubblicate le Istruzioni dall'Istituto Nazionale del Lavoro.
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Lanciano, 26 Gennaio 2022

Comunicazioni obbligatorie Lavoratori Occasionali: pubblicate le Istruzioni dall'Istituto Nazionale del Lavoro.

Informiamo i nostri Associati che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell'11 gennaio 2022 (all. n.1), ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale. Detto obbligo di comunicazione, si ricorda, si riferisce alle modifiche introdotte dal nuovo art. 14 del TUSL, che prevede ora che sia adottato da parte dell’Ispettorato del Lavoro il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in tutti i casi in cui venga accertato, nell’unità produttiva ispezionata, l’impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.

Il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. La disposizione inoltre interessa solo i lavoratori autonomi occasionali. L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022. Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Restano esclusi:

  • i rapporti di natura subordinata;
  • le collaborazioni coordinate e continuative;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, secondo il luogo dove si svolge la prestazione. Una volta perfezionata, la procedura comunicativa sarà telematica e seguirà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti. In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.

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