Gentilissimi Associati,
per fronteggiare la crisi del settore moda sono state definite, attraverso la circolare Inps n. 99 del 26 novembre 2024, le misure in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti assunti dai datori di lavoro, anche artigiani.
Il sussidio spetta ai datori di lavoro coinvolti nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario, con i seguenti requisiti:
a) classificati nei settori Industria o Artigianato;
b) svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell’Allegato n. 1 della
presente circolare;
c) hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre
precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al
reddito;
d) hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei
trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal
Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato ( FSBA).
COME FARE PER RICHIEDERE IL SOSTEGNO:
è necessario trasmettere la domanda all’INPS, entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, secondo i termini e le modalità disciplinate dall’Istituto medesimo.
DURATA DEL SUSSIDIO:
periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.
MISURA DEL TRATTAMENTO:
ammonta all’80 per cento della retribuzione globale cui avrebbe avuto titolo il lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. L’importo non può in ogni caso superare il tetto massimo mensile pari a 1.392,89 euro.
Casartigiani rimane a disposizione per maggiori informazioni.
