a legge di Bilancio 2024, all’articolo 1, comma 180, ha previsto che alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Ai sensi del successivo comma 181, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero è esteso anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

Possono accedere all’esonero in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con esclusione del lavoro domestico, che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di 3 figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.

Parimenti, l’esonero spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di 2 figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del 3° (o successivo) / 2° figlio; la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del suddetto figlio, non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

La riduzione contributiva in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instauranti , dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time e di apprendistato, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico; spetta anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

Resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, dei requisiti richiesti, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di 2 / 3 o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del 2° / 3° figlio.

Per i rapporti di lavoro instauranti, invece, la decorrenza dell’esonero, come sopra precisato, è, in presenza dei presupposti legittimanti, a partire dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle 2 scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:

                        – l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31/12/2026 o nel mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31/12/2026;

                        – l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31/12/2024 o nel mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31/12/2024.

Le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

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