A partire dal 12 gennaio 2024 è operativo il nuovo regolamento per il microcredito. Molte sono le novità e tutte sono mirate ad estendere l’ambito di applicazione del microcredito. Di seguito i punti salienti della nuova disciplina.  

  1. Nuove imprese ammissibili
  • Ora possono richiedere un finanziamento di microcredito anche le società a responsabilità limitata ordinarie, e non solo le srl semplificate.
  • Possono essere beneficiari anche le imprese e i professionisti costituiti anche oltre i cinque anni (prima della modifica solo i titolari di una partita Iva da non più di cinque anni).
  • Sono stati eliminati i requisiti dimensionali riguardanti l’attivo patrimoniali e i ricavi lordi e il livello di indebitamento: prima l’accesso ai finanziamenti era precluso alle imprese che al momento della richiesta presentavano, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall’art. 1, c. 2, lett. a) e b), legge Fallimentare (R.D. n. 276/1942), come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro.
  • Il finanziamento di microcredito è finalizzato a sostenere l’avvio o l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, semplificata o di società cooperativa.
  • Resclusi esclusi i seguenti soggetti: lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità, società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità.
  • Con riferimento alle garanzie, i prestiti non possono essere assistiti da garanzie reali, tranne nel caso di società a responsabilità limitata. Solo per queste ultime, infatti, è possibile richiedere anche garanzie reali e non esclusivamente personali.
  • Nuovi importi finanziabili
  • Ora è possibile richiedere fino a 75.000 euro o fino a 100.000 euro per le srl ordinarie, rispetto al limite precedente di 40.000 euro (elevabile di 10.000 euro qualora il finanziamento prevedesse l’erogazione frazionata). Il solo limite previsto è quello del 10% del capitale sociale al netto delle perdite, secondo l’ultimo bilancio approvato.

3) Nuove finalità del finanziamento

–    Ora è finanziabile l’avvio o l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa (prima    era ammesso sia l’avvio che lo sviluppo delle attività).

–    E’ stata elevata la durata massima del finanziamento dai precedenti 7 ai 10 anni.

–    I prestiti devono essere finalizzati ad una o più delle seguenti attività:

a) acquisto di beni, incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;

b) retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

c) pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

d) pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

– Le nuove disposizioni si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente al 12 gennaio 2024.

4) La garanzia del confidi

– La garanzia dei confidi resta all’80% per importi fino a 50.000 euro, mentre è ridotta al 60% per le operazioni di importo superiore a 50.000 euro.

5) Quanto costa il mediocredito

Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall’ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge n. 108/1996, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

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