A NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI GARANZIA DELLE PMI il Dl n. 145/2023, all’art. 15 bis le nuove misure inerenti la Riforma del Fondo Centrale di Garanzia.

  • La nuova disciplina, che entra in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede che il Fondo operi, tra le altre, con le seguenti modalità:
  • l’importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000;
  • dal 1° gennaio 2024 la garanzia è concessa alle PMI fino alla misura massima del:
    • 55% per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di  esigenze  di  liquidità.;
    • 60% per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di  esigenze  di  liquidità.;
    • le imprese rientranti in fascia 5 del modello di valutazione sono di nuovo escluse dall’accesso alla garanzia del Fondo;
    • 80% dei finanziamenti per investimenti, nonché per finanziamenti a favore di PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione (quindi senza valutazione);
    • 80% per start up innovative e incubatori certificati (senza applicazione del modello di valutazione);
    • 80% in relazione ai finanziamenti di importo fino a 40.000 euro, ovvero fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione (Confidi), nonché in relazione ai finanziamenti di microcredito di importo massimo sino a 50.000 euro (per queste categorie il modello di valutazione del fondo si applica solo per gli accantonamenti al rischio);
    • per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima e’ pari al 50 per cento;
  • la garanzia del Fondo può essere concessaprevia autorizzazione della Commissione europea, in favore di Mid Cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. La garanzia alle Mid Cap, che può essere concessa nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo, è riconosciuta:

    • fino alla misura massima del 30% di finanziamenti per liquidità;
    • nella misura del 40% nel caso di finanziamenti per investimenti, nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo.
  • Possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a finanziamenti di importo non superiore a euro 60.000 e senza l’applicazione del modello di valutazione.
    Gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze.
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